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RIFORNIMENTI DI CARBURANTE SOLO CON MEZZI DI PAGAMENTO TRACCIATI PER ESSERE FISCALMENTE RILEVANTI


La legge di bilancio 2018 (Legge 205/2017), al fine di prevenire e contrastare l’evasione fiscale e le frodi IVA, ha previsto, con decorrenza 01.07.2018, l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione.

Successivamente, il DL 28.6.2018 n. 79, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.6.2018 n. 148, ha prorogato al 01.01.2019 il termine di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio effettuate presso impianti stradali di distribuzione.

Resta fermo, invece, il termine del 01.07.2018 per l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante non effettuati presso i distributori stradali, di conseguenza sono escluse da tale obbligo le cessioni di benzina e gasolio destinati, ad esempio, a imbarcazioni, aeromobili, veicoli agricoli di varia tipologia (come i trattori agricoli e forestali).


Fino al 31.12.2018, gli acquisti di carburante presso impianti stradali di distribuzione potranno continuare ad essere documentati:

- con la scheda carburante (viene infatti rinviata all’1.1.2019 l’abrogazione del DPR 444/97);

- o con il pagamento esclusivo dei rifornimenti mediante i mezzi “tracciabili” di cui all’art. 1 co. 3-bis del DPR 444/97.

L’art. 1, co. 3- bis del DPR 444/97 prevede l'esonero dalla tenuta della scheda carburante per i soggetti passivi IVA che acquistano carburante per autotrazione esclusivamente mediante carte di credito, bancomat e carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73.


Cosa cambia per i titolari di partita IVA

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto, dal 1° Luglio 2018 l'obbligo, da parte dei soggetti titolari di partita IVA, di effettuare gli acquisti di carburante tramite strumenti che assicurino la tracciabilità del pagamento (art. 164 del TUIR e l'art. 19-bis1, comma 1, lett. d) del DPR 633/72). Il mancato rispetto di questa regola comporta l'indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e l'indetraibilità ai fini IVA.

Secondo il provvedimento Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203, l'acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, quali ad esempio:

- carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente;

- assegni bancari e postali (circolari e non);

- vaglia cambiari e postali;

- bonifici bancari o postali;

- addebiti diretti in conto corrente.


Tali mezzi di pagamento risultano validi, ai fini della detraibilità dell'Iva e della deducibilità del costo, anche nel caso in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione.



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