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FINANZIAMENTI FINO A € 25.000 CON GARANZIA DEL FONDO PMI

20 Aprile 2020 | dr. Andrea Mancini



Art. 13 lettera m) DL 23/2020 (decreto liquidità)


Il DL 23/2020 prevede varie tipologie di garanzie sui finanziamenti alle imprese e ai professionisti. In questa informativa sintetizziamo le principali caratteristiche dell’agevolazione prevista dall’articolo 13, lettera m) in quanto, salvo casi particolari, si rivolge specificamente alle piccole aziende e ai professionisti; inoltre prevede una procedura più semplice rispetto alle altre agevolazioni e una garanzia diretta del 100% del finanziamento richiesto.

BENEFICIARI

Piccole e medie aziende e professionisti la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 (come da dichiarazione auto-certificata).

FINANZIAMENTI GARANTITI

Possono ottenere una garanzia del 100% dal Fondo Centrale di garanzia per le PMI i nuovi finanziamenti richiesti alle banche, fino ad un importo massimo di € 25.000,00. La garanzia è gratuita e attivabile con procedura semplificata.

Il finanziamento richiesto al proprio istituto di credito, dovrà avere le seguenti caratteristiche:


  • Importo finanziabile non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio presentato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda della garanzia e comunque non superiore a € 25.000,00.

  • Durata massima: 72 mesi (6 anni).


  • Periodo di pre-ammortamento di almeno 24 mesi (2 anni). In questo primo periodo si paga solo la quota interessi.


  • Tasso di interesse e costo del finanziamento: secondo quanto previsto dal MISE non dovrebbe essere superiore all’ 1,5% - 2% *.


* Il soggetto finanziatore deve applicare un tasso di interesse “che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’art. 1, c. da 166 a 178 della L. 11/12/2019, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento”.


COME RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE

Per richiedere il finanziamento garantito del Fondo bisogna rivolgersi alla propria banca (o altro intermediario finanziario o confidi) richiedendo il finanziamento come previsto dall’art. 13 lettera m) del DL 23/2020 (decreto liquidità), presentando alla stessa il modulo predisposto dal Fondo di Garanzia, compilato e sottoscritto.

PUBBLICAZIONE DEI DATI

I dati delle imprese che ottengono la garanzia del Fondo e le garanzie concesse verranno pubblicati sul sito www.fondodigaranzia.it

ISTRUTTORIA DELLE BANCHE

Per la richiesta del finanziamento con la garanzia del Fondo è stato previsto un iter accelerato e semplificato.

Secondo quanto previsto dal decreto, l’istituto di credito non dovrebbe procedere ad alcuna particolare analisi del profilo del contribuente, nel senso che si dovrebbe limitare a:


a) verificare i requisiti soggettivi;


b) valutare la documentazione allegata (in particolare l’ultimo bilancio depositato o ultima dichiarazione fiscale presentata);


c) valutare l’importo che sarà ammesso alla garanzia del 100% (25% dei ricavi/compensi fino a un massimo di € 25.000,00);


d) verificare se il richiedente presenti esposizioni classificate, ai sensi della disciplina bancario:

- come “sofferenze” (presso la “Centrale rischi”)

- o come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”

e se tale classificazione sia intervenuta prima del 31/01/2020.

Infine si noti che la stessa Banca d’Italia (Raccomandazione del 10/04/2020) ha evidenziato che, per quanto riguarda i finanziamenti garantiti dallo Stato, le banche devono tenere conto “del complesso degli ulteriori elementi informativi disponibili sul profilo di rischio dei richiedenti i finanziamenti, sia in sede di concessione del finanziamento, sia nella fase di monitoraggio dello stesso”.

In sostanza non risulta scontato che si tratti di un’istruttoria quasi automatizzata.


ATTENZIONE:

1. Il DL Liquidità ha disposto stanziamenti che, secondo il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, non appaiono sufficienti per garantire tutte le potenziali richieste (il Consiglio Nazionale stima possa coprire solo il 50%).


2. Peraltro la norma non prevede un rifinanziamento automatico dei fondi in caso di insufficienza; dunque, in assenza di tale rifinanziamento, il Fondo potrebbe applicare un ordine cronologico all’assegnazione delle garanzie, applicando a quelle eccedenti le ordinarie regole previste dal fondo (art. 2 co. 100 lett. a) L. 662/96). Ciò indurrebbe il sistema bancario a forti cautele nell’assegnazione dei finanziamenti.


3. Ribadiamo che nessuna somma verrà erogata a fondo perduto.


4. Ribadiamo che il finanziamento non è a tasso zero.


5. Bisogna analizzare attentamente la capacità futura del richiedente di poter restituire il prestito.


6. Si consiglia di leggere attentamente tutti i documenti che si sottoscrivono e le dichiarazioni che si rilasciano, comprese quelle previste nel modulo di presentazione.


7. E’ molto importante precisare che le banche non sono obbligate a concedere il finanziamento e per questo effettueranno ad ogni modo la loro istruttoria secondo la prassi seguita da ognuna.


8. Si consiglia ai soggetti interessati di contattare, quanto prima, il proprio istituto bancario per una preliminare ricognizione della propria posizione e l’avvio della procedura.


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