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ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE


L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori. Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo conto del numero dei componenti e del reddito del nucleo familiare residente nel territorio nazionale, secondo delle tabelle prestabilite pubblicate annualmente dall’INPS e valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente. Per ogni nucleo familiare può essere concesso un solo assegno. A chi è rivolto L’Assegno per il Nucleo Familiare erogato dall’INPS spetta a:  lavoratori dipendenti del settore privato;  lavoratori dipendenti agricoli;  lavoratori domestici e somministrati;  lavoratori iscritti alla Gestione Separata;  lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;  titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;  titolari di prestazioni previdenziali;  lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

Soggetti esclusi Sono esclusi dalla erogazione degli assegni per il nucleo familiare:  i piccoli coltivatori diretti per le giornate di lavoro autonomo integrate con le giornate di eventuale lavoro agricolo dipendente;  i coltivatori diretti, mezzadri e coloni;  i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Cosa si intende per “nucleo familiare” Il nucleo familiare è composto, a prescindere dall’essere o meno a carico e dall’essere conviventi, dal richiedente l’assegno, dal coniuge, dai figli o equiparati non coniugati e minorenni o, se in condizione di infermità o di impossibilità a svolgere attività lavorativa, senza limiti di età. Del nucleo familiare fanno parte, alle stesse condizioni previste per i figli o equiparati, i fratelli, le sorelle ed i nipoti, non coniugati e minorenni o, se in condizione di infermità o di impossibilità a svolgere attività lavorativa, senza limiti di età, nel caso in cui siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito la pensione ai superstiti. L’abbandono della famiglia da parte di uno dei coniugi comporta la sua esclusione dal nucleo; per i coniugi separati, invece, occorre riferirsi alla situazione anagrafica. Nuclei familiari numerosi Nel caso di nuclei familiari con almeno 4 figli di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell’assegno, sono considerati rilevanti al pari dei figli minori anche i figli o equiparati tra i 18 ed i 21 anni, purché studenti o apprendisti. Con il venir meno del requisito relativo al numero dei figli o con la perdita della qualifica di studente o di apprendista o con il compimento del ventunesimo anno di età, tale equiparazione cessa e i figli con più di 18 anni sono esclusi dal nucleo familiare salvo che si trovino, a causa di infermità fisica o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Variazione del nucleo familiare In caso sopraggiungano variazioni della composizione del nucleo familiare, il beneficiario è tenuto a darne comunicazione a chi corrisponde l’assegno entro 30 giorni dal loro verificarsi compilando l’apposita sezione del modello ANF/dip.

Decorrenza e durata Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio, celebrazione del matrimonio, nascita di figli). La cessazione avviene alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio). Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell’INPS, la data iniziale dell’erogazione e quella di scadenza sono indicate nell’autorizzazione. Le somme erogate sono a carico dell’Inps e vengono anticipate dal datore di lavoro, che si avvale del recupero tramite il conguaglio.

L’ ANF è pagato direttamente dall’ INPS se il richiedente è:

 addetto ai servizi domestici;  iscritto alla Gestione Separata;  operaio agricolo dipendente a tempo determinato;  lavoratore di ditte cessate o fallite;  beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

Prescrizione Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni (art. 32 DPR 797/55), laddove tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l’assegno si riferisce. Il diritto dell’INPS, invece, al recupero degli assegni percepiti indebitamente si prescrive nel termine di 10 anni.

Reddito familiare Il reddito familiare di riferimento è dato dall’ammontare dei redditi complessivi del nucleo familiare, compreso quelli a tassazione separata, percepiti dai componenti del nucleo familiare nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno, ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo.

L’assegno per il nucleo familiare non spetta nell’ipotesi in cui la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente sia inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare. Concorrono alla formazione del reddito i compensi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte, se superiori nel complesso a € 1032,91.

Non vengono computati nel reddito di riferimento i seguenti elementi retributivi: – i trattamenti di fine rapporto; – le rendite vitalizie erogate dall’INAIL; – le pensioni di guerra; – le pensioni privilegiate ordinarie dei militari di leva vittime di infortunio; – le indennità di accompagnamento; – gli assegni per il nucleo familiare; – i redditi del coniuge legalmente ed effettivamente separato; – l’indennità di trasferta, entro il limite previsto per l’assoggettamento ad Irpef; – le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni Cig riferite ad anni precedenti quello dell’erogazione (D.L. 338/89; circolare INPS 222/89); – l’indennizzo erogato dallo Stato (Legge 210/92) ai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o emoderivati.

Come fare domanda Modalità di presentazione della domanda per lavoratori dipendenti di aziende attive nel settore privato non agricolo. A decorrere dal 1° aprile 2019, la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare dei dipendenti privati di aziende non agricole deve essere presentata direttamente all’INPS esclusivamente in modalità telematica.

Modalità di presentazione della domanda per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato agricolo. La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) deve essere presentata al datore di lavoro con il modello ANF/DIP (SR16) cartaceo. Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti è necessario allegare alla stessa l’Autorizzazione ANF (ANF43) rilasciata dall’Istituto.

Modalità di presentazione della domanda per lavoratori di ditte cessate e fallite In caso di domanda di Assegno per il Nucleo Familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall’Istituto. La relativa domanda telematica deve essere presentata all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale, attraverso il servizio online dedicato.

Per qualsiasi informazione potete contattarci al numero 0875.703911.

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