top of page

LE PRINCIPALI DETRAZIONI E DEDUZIONI


Ciascun contribuente, in sede di compilazione della Dichiarazione dei Redditi, può portare in detrazione o in deduzione, determinate spese ed oneri - di seguito elencate - sostenuti nell'anno precedente, al fine di diminuire l'importo delle tasse dovute.

PRINCIPALI DETRAZIONI

  • Detrazione per il coniuge (non separato legalmente) nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito, di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000, di 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro, ma per la parte eccedente i 40.000. La detrazione è altresì aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro, 20 euro se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro, 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro, 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro, 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro;


  • Detrazione per figli a carico nella misura, per ogni figlio, di un importo compreso tra 900 e 1200 euro per ogni figlio di età compresa tra 0 e 3 anni, di un importo compreso tra 800 e 950 euro per ogni figlio di età superiore ai 3 anni; all’importo si aggiunge un importo tra 220 e 400 euro per ogni figlio portatore di handicap. Il calcolo della detrazione per figli a carico avviene moltiplicando la detrazione base (950 euro per figli maggiori di 3 anni, 1220 euro per figli minori di 3 anni) il reddito teorico (95000) a cui si deve sottrarre il reddito complessivo. Il tutto va poi diviso per il reddito teorico di 95.000. Per ogni figlio successivo al primo il reddito teorico è aumentato di 15.000 per ogni figlio successivo al primo;


  • Detrazione per le spese mediche sopra la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19% e non oltre 6.197,48 euro;


  • Detrazione per le spese funebri, nella misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;


  • Detrazione per le spese veterinarie sostenute per la cura degli animali domestici nella misura del 19% con franchigia di 129,11 euro, fino ad un massimo di 387,34 euro;


  • Detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto o la costruzione della prima casa nella misura del 19% fino a un massimo di 4.000 euro. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.


  • Detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni, con durata non inferiore a 5 anni che non concedano una concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i contratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 e dal 2016 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi);


  • Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50% per un massimo di 96.000 ero di spese sostenute;


  • Detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;


  • Detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici nella misura del 65% secondo determinati limiti previsti per ogni tipologia di intervento (70% se i lavori interessano l'involucro dell'edificio "con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo" e 75% se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono una determinata qualità media);


  • Detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, nella misura del 50% su un ammontare complessivo di 96.000 euro (la detrazione è elevata al 70% nel caso in cui la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%);


  • Detrazione per le spese di istruzione sostenute per la frequenza della scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 717 euro per ciascun alunno o studente;


  • Detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;


  • Detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea di un’università situata in un comune diverso da quello di residenza per i canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa (i chilometri sono ridotti a 50 se gli studenti risiedono in zone montane o disagiate). L’importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si applica nella misura del 19%;


  • Detrazione per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi con età compresa tra 5 e 18 anni inerenti l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L’importo massimo previsto per la detrazione è di 210 euro per figlio;


  • Detrazioni per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale. L’importo massimo da indicare è di 1000 euro;


  • Detrazione per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi straordinari nella misura del 19%;


  • Detrazione del 26% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS per un importo non superiore a 30.000 euro;


  • Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;


  • Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone concordato nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;


  • Detrazione per contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni per unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;


  • Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i primi 3 anni;


  • Detrazione per contratti di locazione con inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale nella misura di 900 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e 450 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro.


PRINCIPALI DEDUZIONI


  • I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza (anche per i famigliari fiscalmente a carico), i contributi versati per il riscatto degli anni di università, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, quelli versati al fondo dalle casalinghe;


  • I contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita) per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione è estesa ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;


  • L’assegno periodico corrisposto al coniuge a seguito di separazione o divorzio ("alimenti"), esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli;


  • Le spese sostenute dai disabili per prestazioni del medico generico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori dedicati all'assistenza diretta della persona;


  • Il 50% delle le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri;


  • I contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari per un importo massimo pari a 1.549,37 euro.


DETRAZIONI E DEDUZIONI FISCALI: QUAL È LA DIFFERENZA?


Entrambe prevedono delle agevolazioni per il contribuente e spesso vengono usate come sinonimi. Eppure la loro definizione non è la stessa dal momento che è possibile rintracciare una demarcazione precisa tra oneri deducibili o importi esposti a detrazione.

  • Le deduzioni fiscali sono le spese che possono essere sottratte dal reddito prima di calcolare l’imposta dovuta per quell’anno di imposta. Con tali spese, pertanto, il contribuente diminuisce la base imponibile di calcolo, facendo abbassare il reddito e quindi l’imposta dovuta.


  • Le detrazioni fiscali sono invece quelle spese che possono essere detratte direttamente alle imposte da pagare, facendo così diminuire l’importo.

Contattaci per una consulenza gratuita!

Tel. 0875703911

Tel. 3284112370

Per essere sempre informato seguici sulla nostra ----> pagina Facebook





Post in evidenza
Riprova tra un po'
Quando verranno pubblicati i post, li vedrai qui.
Post recenti
Archivio
Cerca per tag
Seguici
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page