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Stipendi: dal 1° luglio stop ai contanti


La Legge di bilancio per il 2018 (Legge 205/2017) ha disposto che dal 1 luglio 2018 entrerà in vigore la nuova normativa prevista dalla legge di bilancio 2018 riferita al pagamento della retribuzione per i lavoratori dipendenti e le collaborazioni coordinate e continuative.


L’articolo 1 della legge 205/2017 al comma 910 ha stabilito le nuove modalità di pagamento della retribuzione (anticipi compresi) spettante ai lavoratori da parte dei datori di lavoro e dei committenti. Dal 1° luglio 2018 saranno ammessi solo pagamenti tracciati e non sarà più quindi possibile per i datori di lavoro pagare le buste paga con denaro liquido. Il pagamento della busta paga di lavoratori dipendenti e parasubordinati dovrà avvenire esclusivamente attraverso una banca o ufficio postale come di seguito indicato: - bonifico (bancario o postale) su conto corrente identificato dal codice IBAN del lavoratore;

- strumenti di pagamento elettronici;

- pagamento in contanti direttamente allo sportello bancario/postale dove il datore abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

- tramite assegno bancario o circolare; questo potrà essere consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato. Si potrà delegare solo in caso di effettivo e comprovato impedimento e solo al coniuge, al convivente o altro familiare o affine del lavoratore, comunque con età sopra i 16 anni.

Firma della busta paga e prova del pagamento Oltre allo stop del pagamento in contanti degli stipendi la norma fissa anche un altro principio. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce in alcun caso prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione spettante. Le due norme sono correlate, infatti se in precedenza la firma della busta paga poteva in alcuni casi avere valenza di quietanza ora non vi potranno essere più dubbi. Questo perché la prova dell’avvenuto pagamento sarà la traccia del pagamento stesso.

A chi si applica il divieto di pagamento degli stipendi in contanti? Il divieto di pagare in contanti la busta paga vale, per espressa volontà della norma, per tutti i rapporti di lavoro subordinato indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto.

Quindi è applicabile:

  • ai contratti a tempo pieno e part-time;

  • ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato;

  • ai contratti di apprendistato;

  • a tutte le altre forme di lavoro flessibile (contratto a chiamata, job sharing ecc.)

  • ai soci lavoratori di cooperative con contratti subordinati.

La norma è infine applicabile ai committenti di collaborazioni coordinate e continuative (co. co. co).

Viceversa, sempre per espressa previsione della norma, il divieto di pagamento della retribuzione in contanti non si applica:

- nella Pubblica Amministrazione (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

- nei rapporti di lavoro domestici (badanti e colf) che lavorano almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro (rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici).

Stipendio in contanti, sanzioni

Il datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di pagamento tracciato delle retribuzioni è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

Contattaci per una consulenza gratuita!

Tel.  0875703911




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